Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo n. 267 del 2000 per il coordinamento delle disposizioni in materia di soppressione delle unioni di comuni, dei municipi e delle comunità montane e isolane).

      1. Al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e le città metropolitane»;

          b) all'articolo 4, comma 3, le parole: «, alle province e alle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e alle province»;

          c) all'articolo 33:

              1) al comma 3, al primo periodo, le parole: «realizzato anche attraverso le unioni,» e, al secondo periodo, le parole: «tenendo anche conto delle unioni di

 

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comuni regolarmente costituite» sono soppresse;

              2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti princìpi fondamentali nella disciplina delle incentivazioni:

          a) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefìci in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia e alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

          b) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nell'ipotesi di fusione rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale»;

          d) all'articolo 58, comma 1, alinea, le parole: «, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni» e «, presidente e componente degli organi delle comunità montane» sono soppresse;

          e) all'articolo 66, comma 1, le parole: «di presidente o di assessore della comunità montana» sono soppresse;

          f) all'articolo 77, comma 2, secondo periodo, le parole: «delle unioni di comuni e» sono soppresse;

          g) all'articolo 79:

              1) al comma 1, le parole: «delle comunità montane e delle unioni di comuni,» sono soppresse;

 

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              2) al comma 2, le parole: «, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e ai presidenti di provincia»;

              3) al comma 3, primo periodo, le parole: «, delle comunità montane» e le parole: «, dei municipi, delle unioni di comuni» sono soppresse;

              4) al comma 4, le parole: «, delle unioni di comuni, delle comunità montane» e le parole: «presidenti delle comunità montane,» sono soppresse;

          h) all'articolo 82:

              1) al comma 1, primo periodo, le parole: «il presidente della comunità montana,» e le parole: «, delle comunità montane, delle unioni di comuni» sono soppresse;

              2) al comma 2, le parole: «e delle comunità montane» sono soppresse;

              3) al comma 8, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al presidente e agli assessori dei consorzi fra enti locali sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione del consorzio fra enti locali»;

          i) all'articolo 86:

              1) al comma 1, primo periodo, le parole: «di comunità montane, di unioni di comuni e» sono soppresse;

              2) al comma 5, le parole: «, le comunità montane, le unioni di comuni» sono soppresse;

          l) all'articolo 137, comma 3, secondo periodo, le parole: «allargata ai rappresentanti delle comunità montane» sono soppresse;

          m) all'articolo 142, comma 1, le parole: «e delle comunità montane» sono soppresse;

 

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          n) all'articolo 156, comma 2:

              1) al primo periodo, le parole: «, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane» sono soppresse;

              2) al secondo periodo, le parole: «le comunità montane e» sono soppresse;

          o) all'articolo 162, comma 6, il terzo periodo è soppresso;

          p) all'articolo 165:

              1) al comma 3, alinea, le parole: «, città metropolitane ed unioni di comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e città metropolitane»;

              2) il comma 4 è abrogato;

          q) all'articolo 172, comma 1, lettera b), le parole: «unioni di comuni,» sono soppresse;

          r) all'articolo 175, comma 6:

              1) al primo periodo, le parole: «, le città metropolitane e le unioni di comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e le città metropolitane»;

              2) il secondo periodo è soppresso;

          s) all'articolo 197, comma 1, le parole: «, delle comunità montane, delle unioni dei comuni» sono soppresse;

          t) all'articolo 204, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

          u) all'articolo 206, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

          v) all'articolo 207, comma 1, le parole: «, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «nonché da consorzi cui partecipano»;

          z) all'articolo 208, comma 1, lettera b), le parole: «le comunità montane e le unioni di comuni,» sono soppresse;

          aa) all'articolo 222, comma 1, le parole: «, le città metropolitane e le unioni di comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e le città metropolitane»;

 

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          bb) all'articolo 224, comma 1, le parole: «, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «e del sindaco metropolitano»;

          cc) all'articolo 234, comma 3, le parole: «, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane» e le parole: «o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana» sono soppresse;

          dd) all'articolo 236, comma 2, le parole: «, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e delle città metropolitane»;

          ee) all'articolo 238, comma 1, secondo periodo, le parole da: «e le comunità montane» fino alla fine del periodo sono soppresse;

          ff) all'articolo 241, il comma 5 è abrogato;

          gg) all'articolo 242, comma 3, le parole: «, province e comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e province».